CODICE DEONTOLOGICO

PREAMBOLO

L’interprete LIS ha il compito di trasmettere nella lingua che traduce gli stessi concetti e messaggi del testo originale, senza aggiunte o omissioni, al meglio delle sue capacità professionali, rispettando tutti gli aspetti sia linguistici che culturali del testo originale.
Nel far questo, l’interprete deve favorire la comunicazione e il colloquio restando in posizione di neutralità, nel pieno rispetto delle culture di cui le lingue tradotte sono espressione.

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli interpreti di ANIOS nell’esercizio della loro attività e nei rapporti tra loro e con i terzi.

Spetta al Collegio dei Probiviri la potestà di irrogare sanzioni per violazione delle norme deontologiche; spetta altresì agli organi dell’Associazione precisare le regole di condotta per la migliore tutela del decoro della professione.

Nell’esercizio dell’attività professionale all’estero gli interpreti sono soggetti alle norme deontologiche interne nonché alle norme deontologiche dell’Associazione presente nel Paese in cui viene svolta l’attività, se ciò è previsto da condizioni di reciprocità. In caso di conflitto prevalgono le norme interne.

L’interprete deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. E’ fatto divieto all’interprete, nell’esercizio della professione, di esprimere opinioni politiche o personali e di rilasciare dichiarazioni pubbliche circa la propria ideologia politica o religiosa, qualora sia interpellato nella veste di appartenente all’Associazione. Con la propria attività di traduzione, gli interpreti non devono contribuire in maniera consapevole alla perpetrazione di reati o azioni illecite.

L’interprete deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. All’interprete è assolutamente vietato trarre un utile personale, utilizzare o diffondere informazioni di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione. L’interprete deve svolgere il proprio incarico con obiettività ed equidistanza, e l’interprete di tribunale deve tenere sempre presente il fatto che opera nell’interesse superiore della Giustizia.

L’interprete deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza. In particolare deve rispettare le modalità e i termini dell’incarico.

E’ dovere dell’interprete conservare il segreto sull’attività prestata e mantenere comunque la riservatezza degli affari trattati e dei documenti in occasione di riunioni/incontri e su tutto ciò che è stato appreso nell’esercizio della professione.

L’interprete, nell’esercizio dell’attività professionale, ha il dovere di mantenere la propria indipendenza e di difendere la verità della traduzione da pressioni o condizionamenti esterni. Deve avere coscienza dell’importanza del proprio lavoro, deve avere autonomia di decisione sull’accettazione o il rifiuto dell’incarico, sulle tecniche e sulle modalità di svolgimento dello stesso.Gli Associati non accetteranno di prestare la loro opera per attività o situazioni squalificanti per la professione.

L’accettazione di un determinato incarico professionale presuppone la competenza a svolgere quell’incarico. In ogni caso l’interprete deve comunicare al committente l’eventuale necessità di integrazione con uno o più colleghi. L’interprete ha anche il diritto di conoscere l’identità del suo collega/dei suoi colleghi.

E’ dovere dell’interprete curare costantemente la propria preparazione professionale sia in campo strettamente linguistico sia riguardo alla propria cultura generale e specialistica e partecipare agli aggiornamenti organizzati dall’Associazione.

L’interprete ha il dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle norme in vigore. E’ dovere morale dell’interprete assicurarsi contro i rischi professionali, anche per il tramite di associazioni.

È dovere dell’interprete evitare situazioni di incompatibilità e comunque segnalare al committente eventuali motivi di conflitto d’interesse che possano compromettere la qualità della prestazione, richiedendo, nel dubbio, il parere dell’Associazione.

Al fine del rispetto del diritto del pubblico all’informazione, è consentita la pubblicità specifica e informativa, indicativa del proprio particolare ramo di attività o specializzazione, purché attuata in modo da non recare offesa alla dignità della professione.

L’interprete, nell’esercizio della sua attività, deve astenersi da qualsiasi forma di intermediazione a scopo di lucro.

E’ dovere dell’interprete rispettare le condizioni di lavoro definite da ANIOS.

Ogni Associato si impegna a dare collaborazione e sostegno ai colleghi per assicurare il massimo rendimento dell’équipe in ogni situazione di lavoro.

L’interprete deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l’attività professionale. Devono astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi. In particolare non deve esprimere critiche sui colleghi per il loro operato, né ingenerare la convinzione della superiorità o convenienza delle proprie prestazioni.

L’interprete si asterrà da qualsiasi comportamento che possa definirsi “concorrenza sleale”. È fatto inoltre divieto all’interprete di sfruttare informazioni ottenute, riguardanti i committenti di altri colleghi o di approfittare di incarichi in équipe al fine di accaparrarsi committenti.

È tassativamente vietata la diffusione di notizie relative alla persona e ai comportamenti di un collega.

Il rapporto di reciproca fiducia e rispetto tra interprete e Committente è alla base dell’attività professionale.

Gli interpreti sono tenuti verso i praticanti ad assicurare l’effettività ed a favorire la proficuità della pratica al fine di consentire un’adeguata formazione, mettendo a disposizione un adeguato ambiente di lavoro.Il praticante, nell’esercizio dell’attività di pratica, é tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche.

Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato svolgimento dell’incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza (indipendentemente dal fatto che ne derivi pregiudizio agli interessi del committente).

L’interprete deve rendere note al Committente le condizioni di lavoro applicabili all’incarico e fornirgli tutte le informazioni relative.

L’interprete è tenuto a restituire al Committente tutta la documentazione ricevuta, quando questi ne faccia richiesta. L’interprete è tenuto, in caso contrario, alla distruzione e non diffusione o commercializzazione di tutto il materiale ricevuto ai fini dello svolgimento del servizio.

In ottemperanza a quanto previsto dalle condizioni di lavoro, l’interprete deve richiedere che gli incarichi siano conferiti per iscritto.Ove la corresponsione del compenso non avvenga entro i termini prescritti l’interprete può procedere giudizialmente nei confronti del Committente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali.

Per quanto possibile, l’interprete deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale o inerenti l’incarico ricevuto, tenendo sempre presente il fatto che opera nell’interesse superiore della Giustizia.

L’appartenenza degli Associati ANIOS ad altre associazioni o gruppi è ammessa e purché lo Statuto o i Regolamenti e gli scopi degli stessi non siano in contrasto con le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico o delle Condizioni di Lavoro di ANIOS. Gli Associati che appartengano anche ad altre associazioni o gruppi, nei quali rivestano cariche rappresentative o dai quali siano delegati, devono astenersi dal partecipare agli incontri tra associazioni, onde evitare situazioni conflittuali. In ottemperanza a quanto disposto da Regolamento e Statuto ANIOS non è possibile far parte di due associazioni di categoria nazionali.

La responsabilità disciplinare discende dalla volontaria inosservanza dei doveri e delle regole di cui al presente codice, anche se determinata da una condotta omissiva. Oggetto di valutazione, ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento di esclusione, è non solo la violazione specifica addebitata ma anche il comportamento complessivo dell’Associato, tenuto conto della gravità del fatto, dell’eventuale recidiva e delle specifiche circostanze soggettive ed oggettive che hanno concorso a determinare l’infrazione. Per quanto concerne le sanzioni in caso di inottemperanza al presente Codice Deontologico, si rimanda allo Statuto e al Regolamento Interno.

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali di libertà, buon senso, decoro, dignità, diligenza, prudenza e perizia.Tale Codice sostituisce tutti i Codici preesistenti e rimarrà in forza sino a che emendato o revocato dall’apposito organo di ANIOS. Notifica di emendamento o revoca sarà fatto tramite il sito o tramite altri mezzi d’informazione appropriati.